Amministrazione di sostegno. Indispensabilità di uno stato di menomazione della piena autodeterminazione in capo al beneficiario. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 32542 del 4 novembre 2022)

L'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che si versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone che la persona, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, mentre è escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale. Ne consegue che, salvo che non sia provocata da una grave patologia psichica, tale da rendere l'interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva aperto l'amministrazione di sostegno, nonostante l'opposizione della beneficiaria, in un caso in cui era stata esclusa sia l'infermità che la menomazione ed era stata ravvisata solo una situazione di fragilità, che aveva determinato una difficoltà nella gestione del patrimonio).

Commento

(di Daniele Minussi)
I presupposti chiaroscurali che presiedono all'istituzione dell'amministrazione di sostegno hanno determinato una deriva perfettamente scolpita dalla pronunzia della S.C. in commento. Lo strumento giuridico non è posto al servizio di parenti avidi che intendano "mettere in gabbia" anziani che, pur con qualche fragilità anche fisica, peraltro indissolubilmente legata all'incedere degli anni, siano pienamente capaci di intendere e di volere. Il requisito è pur sempre quello di una impossibilità, magari anche soltanto transeunte, di provvedere al propri interessi. Esigenze di carattere patrimoniali (di chi?) non possono essere invocate per giustificare una misura contraria ai valori del (preteso) beneficiario. Nello stesso senso cfr. Cass. civile, Sez. I 2020/29981.

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