Accettazione tacita dell'eredità, revoca della rinunzia all'eredità, inutilità di una rinunzia susseguente. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6070 del 18 aprile 2012)

Non è ostativa all'accettazione la precedente rinuncia all'eredità operata da due dei figli, in quanto il chiamato all'eredità che vi abbia inizialmente rinunciato può, ex art. 525 c.c., successivamente accettarla, in forza dell'originaria delazione, sempre che questa non sia venuta meno - circostanza che non risulta essere avvenuta nella specie - per l'effetto dell'acquisto compiuto da altro chiamato. Parimenti, non rileva la rinuncia all'eredità effettuata anche dall’altra figlia dopo la avvenuta accettazione tacita operata con la costituzione in giudizio, stante il noto principio semel heres, semper heres, in forza del quale chi abbia accettato l'eredità non può più rinunciarvi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ammissibile una revoca della rinunzia ex art.525 cod.civ. operata mediante accettazione tacita!
Interessante pronunzia della S.C. che viene ad illustrare la peculiare efficienza della accettazione tacita (art.476 cod.civ.), nella sua relazione con differenti ipotesi di rinunzia all'eredità. Nella fattispecie, la condotta dei discendenti del defunto era accomunata dall'avere tutti accettato il contradditorio in un procedimento civile nel quale l'ereditando era stato convenuto in giudizio, giudizio riassunto da parte attrice. Tale condotta, indiscutibilmente qualificata come atto implicante accettazione tacita d'eredità, ha reagito sugli atti di rinunzia all'eredità posti in essere dai figli dei convenuti in vario modo. Chi infatti aveva rinunziato prima della costituzione in giudizio si è visto qualificare la propria condotta in chiave di revoca della rinunzia, chi invece aveva posto in essere la rinunzia nel tempo successivo alla costituzione ha avuto modo di riflettere sull'inutilità della stessa, intervenuta all'esito di una già perfezionata accettazione ex art. 476 cod.civ..

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