Invalidità del testamento per incapacità naturale del testatore. Aspetti processuali. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 17024 del 10 luglio 2017)

La fattispecie relativa alla validità del testamento per incapacità naturale del de cuius non rientra nell’ambito delle azioni riguardanti lo stato e la capacitò delle persone, pertanto, l’intervento del Pubblico Ministero relativamente a detta ipotesi resta facoltativo. Nei giudizi in cui l'intervento del pubblico ministero è facoltativo a norma dell'art. 70 c.p.c., u.c., questi non acquista la qualità di parte necessaria, sicché non sussiste, in grado di appello, la necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia è intesa a chiarire la natura giuridica dell'azione di impugnativa del testamento per incapacità naturale del testatore. Essa infatti si concreta in una azione di annullamento di uno strumento negoziale, che come tale non concerne lo stato e la capacità della persona fisica. Tale ultimo aspetto viene infatti in considerazione soltanto "in seconda battuta", senza che l'accertamento della capacità di intendere e di volere al tempo del confezionamento dell'atto di ultima volontà possa valere a contrassegnare la specie dell'azione. Ne segue la non indispensabilità della partecipazione del PM al processo civile.

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