Tutela giurisdizionale (t.u. in materia di privacy)




Il I comma dell'art.152 del D.Lgs. 196/2003 (t.u. in materia di privacy, come sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in relazione all'entrata in vigore del GDPR) deferisce tutte le controversie che riguardano l'applicazione delle disposizioni portate dal medesimo (comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione) al giudice ordinario nota1.
La relativa azione si propone, in esito alla novellazione della norma qui in esame apportata dal D. Lgs. 150 del 2011 (a propria volta novellato dall’ art. 17, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), secondo il rito del lavoro, ove non diversamente disposto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. citato.

La detta norma prescrive che la competenza, in via alternativa, spetti il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero al tribunale del luogo di residenza dell'interessato.
Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un reclamo dell'interessato, è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo dal III comma dell'art. art.143 del D.Lgs. 2003 n. 196, chi vi ha interesse può, entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine, ricorrere al Tribunale competente ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui riferito comma dell'art. art.143 del D.Lgs. 2003 n. 196, senza che l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento.
L'interessato può dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di esercitare per suo conto l'azione, ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di procedura civile.
Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5.
Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante può presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali. Il giudice dispone che sia data comunicazione al Garante circa la pendenza della controversia, trasmettendo copia degli atti introduttivi, al fine di consentire l'eventuale presentazione delle osservazioni.
La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'art. 4 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno.

Notevole è quest'ultima disposizione, analoga a quella del testo previgente del XII comma dell'art. 152 t.u. qui in esame. Il riferimento all'adozione delle "misure necessarie" anche in deroga al riferito divieto, importa infatti il venir meno, in materia, della assoluta preclusione per l'autorità giudiziaria ordinaria, di modificare la sfera di operatività dell'autorità amministrativa. La sentenza, come detto, non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per Cassazione.

Note

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Si tratta di una competenza esclusiva. Se ne è dedotto, sia pure sotto il vigore del previgente testo della norma di cui all'art. 152 t.u. che essa attraesse anche la questione legata all'eventuale domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno, prevalendo anche sul c.d. foro del consumatore di cui al III comma dell'art.1469 bis cod.civ. (cfr. Cass. Civ. Sez.III, 12980/06 in riferimento alla manifesta infondatezza della questione di eventuale incostituzionalità della regola sotto il profilo dei rapporti di forza tra le parti, con speciale riguardo alla posizione del consumatore). Tuttavia, in esito all'emanazione del Codice del Consumo (D.Lgs. 206 del 2005, la giurisprudenza è andata di diverso avviso. E' stato infatti deciso (cfr. Cass. Civ. Sez.III, 21814/09) che prevale il criterio del foro del consumatore, art. 33, lettera u, del D.Lgs. 2005 n.206).
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