Tutela amministrativa (t.u. in materia di privacy)




L'art. 142 del d. lgs 196/2003 (t.u. in materia di privacy) conferisce agli interessati il diritto di ottenere una tutela dei propri diritti da esercitare in via amministrativa. A tal fine può essere introdotto presso il Garante apposito reclamo. Esso, ai sensi del I comma della citata disposizione, contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonchè gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto e dell'istante.
Il reclamo è sottoscritto dall'interessato o, su mandato di questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, con riguardo alla protezione dei dati personali.
Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale mandato e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
Il Garante predispone un modello per il reclamo, da pubblicare nel proprio sito istituzionale, di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.
Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento relativo all'esame dei reclami, nonché modalità semplificate e termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del GDPR (nota1).

L'art. 143 t.u. contiene la disciplina del relativo procedimento. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 58 del DGPR, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56.

L'art. 58 GDPR prescrive (nota2) che ogni Autorità di controllo (dunque per l'Italia il Garante) sia dotato di distinti poteri di:
a) indagine,
b) correttivi
c) poteri autorizzativi e consultivi.

Segue Ia eventuale pubblicazione dei provvedimenti adottati, se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Ai sensi del III comma della norma in esame, il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all'interessato, il reclamo è deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'art. 60 GDPR, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento.
Avverso la decisione è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 152 GDPR.

Ai sensi dell'art. 144 t.u. chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 58 del GDPR.
I provvedimenti del Garante di cui all'art. 58 predetto possono essere adottati anche d'ufficio.

nota1
Il nuovo testo dell'art. 142, che a prima vista parrebbe ricalcare testualmente quello previgente, in effetti se ne differenzia per il nuovo contesto normativo in cui si inserisce. Se è vero infatti che "il reclamo viene sottoscritto dagli interessati", gli enti che possono fungere da rappresentanti non sono più "associazioni anche ai sensi del II comma dell'art. 9 t.u., " norma abrogata, ma "enti del Terzo settore di cui alla nuova disciplina emanata nel frattempo.
Anche le modalità cambiano. Prima della novellazione, il ricorso era infatti "presentato al Garante senza particolari formalità" anche se era previsto che il Garante potesse predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.

(nota2)
Ai sensi della normativa previgente, anche prima della definizione del procedimento, il Garante:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), poteva invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescriveva al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) disponeva il blocco o vietava, in tutto o in parte, il trattamento che risultasse illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso avrebbe potuto determinare, vi era il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
d) poteva vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si ponessero in contrasto con rilevanti interessi della collettività.

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