Cass. Civ., Sez. III, Ord. n.12980/2006. Carattere esclusivo del foro di competenza ex art.152, comma II, d.lgs. 196/2003.

Il foro del luogo di residenza del titolare del trattamento stabilito dall'art. 152, comma II, d.lgs. n. 196 del 2003 in tema di tutela giudiziale dalle violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali ha carattere esclusivo, con la conseguenza che esso attrae la relativa domanda di risarcimento dei danni e prevale anche sul foro del consumatore indicato all'art. 1469-bis, comma III, n. 19, c.c., attesa la diversità di ragione che presiede le due discipline, da ravvisarsi per quest'ultima nella differente forza contrattuale delle parti e per la prima viceversa nella particolare natura e potenziale lesività dell'attività di trattamento d'informazioni concernenti soggetti identificati o identificabili, indipendentemente dalla posizione delle parti e dai loro "rapporti di forza". Trattandosi di scelta volta a privilegiare l'esigenza di vicinanza del giudice al luogo di trattamento e diffusione dei dati, dal legislatore operata facendo non irragionevole esercizio della sua discrezionalità, è al riguardo pertanto manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale per asserita violazione dell’art. 24 Cost..

Commento

La Suprema Corte esplicita la pregnante rilevanza del foro previsto dall'art.152 del t.u. privacy 2003/196 in considerazione della scelta sovrana del legislatore, in ogni caso non irragionevolmente effettuata in riferimento al fatto che il Giudice del luogo ove è avvenuto il trattamento dei dati possa più agevolmente valutare la condotta del titolare ex art.28 t.u. 2003/196.

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