Cass. civile, sez. III del 2006 numero 12980 (31/05/2006)


Il foro del luogo di residenza del titolare del trattamento stabilito dall'art. 152, comma II, d.lgs. n. 196 del 2003 in tema di tutela giudiziale dalle violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali ha carattere esclusivo, con la conseguenza che esso attrae la relativa domanda di risarcimento dei danni e prevale anche sul foro del consumatore indicato all'art. 1469-bis, comma III, n. 19, c.c., attesa la diversità di ragione che presiede le due discipline, da ravvisarsi per quest'ultima nella differente forza contrattuale delle parti e per la prima viceversa nella particolare natura e potenziale lesività dell'attività di trattamento d'informazioni concernenti soggetti identificati o identificabili, indipendentemente dalla posizione delle parti e dai loro "rapporti di forza". Trattandosi di scelta volta a privilegiare l'esigenza di vicinanza del giudice al luogo di trattamento e diffusione dei dati, dal legislatore operata facendo non irragionevole esercizio della sua discrezionalità, è al riguardo pertanto manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale per asserita violazione dell’art. 24 Cost..

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