Tutela dei diritti dell'interessato (t.u. in materia di privacy)




La parte III del d. lgs. 196/2003 (t.u. in materia di privacy) contiene le disposizioni poste a tutela dell'interessato e l'apparato sanzionatorio. Queste norme del t.u., sia pure ampiamente modificate per effetto dell'intervento del legislatore del 2018, ricevono applicazione e vengono ad integrare la disciplina di cui al GDPR.

La protezione è accordata all'interessato sia accordando una specifica azione da svolgersi innanzi al giudice ordinario, sia attribuendo una peculiare tutela in via amministrativa, direttamente innanzi al Garante, per il tramite di apposita procedura. A tal proposito l'art. art.140-bis t.u. stabilisce che se un soggetto (interessato) ritiene che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.
Il reclamo al Garante non può però essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

L'art.141 t.u., come novellato (ex artt. 13, comma 1, lett. b) e d), e 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) in esito all'entrata in vigore del GDPR, a questo riguardo prevede che l 'interessato possa rivolgersi al Garante ai sensi dell'art.77 del Regolamento. La predetta norma si riferisce infatti alla possibilità di proporre reclamo ad una Autorità di controllo nello stato membro in cui risiede abitualmente, lavora o si è verificata la violazione.
In concreto questo avviene:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'art. 142 t.u., per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, ai sensi dell'art.144 t.u. quando non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;

Non opera più, stante l'abrogazione della relativa norma, lo strumento attivabile mediante ricorso, se l'interessato avesse inteso far valere gli specifici diritti di cui all'art. 7 t.u. secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti agli artt.145 e ss. del t.u..
Anche in merito a violazioni che riguardino i diritti di cui agli Artt. da 15 a 22 del GDPR (che vengono sostanzialmente a sovrapporsi a quelli di cui all'abrogato art.7 D. Lgs. 196/2003) si potrà dunque proporre reclamo al Garante.

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