Tutela alternativa rispetto a quella giurisdizionale (t.u. in materia di privacy)




La sezione III della parte III del d. lgs. 196/2003 (t.u. in materia di privacy) prevede una forma di protezione dei diritti dell'interessato alternativa rispetto a quella giurisdizionale. I rapporti tra le due tutele non vengono più messi a fuoco dall'art.145 t.u.. che è stato abrogato per effetto dell'entrata in vigore del GDPR nota1.
Così, in esito alla novellazione del 2018, il Capo di cui fa parte l'art. art.141 t.u.. non è più suddiviso in sezioni a seguito delle modifiche disposte dagli artt. 13, comma 1, lett. b) e d), e 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101). Attualmente esso si limita a prescrivere che l'interessato può rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

L'art. 147 t.u. trattava della presentazione del ricorso. Ad esso era unita anche la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
Il ricorso doveva essere rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione era autenticata. L'autenticazione non era richiesta se la sottoscrizione fosse stata apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell'art. 83 c.p.c., ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.
Il ricorso era validamente proposto solo se fosse stato trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi del II comma dell'art. 38 t.u., ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.

L'art.148 t.u. assumeva in considerazione le ipotesi in cui il ricorso si palesasse inammissibile.

Quanto all'aspetto procedimentale, del medesimo si occupava l'art. 149 t.u.. Ai sensi di essa, fuori dei casi in cui fosse stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso era comunicato al titolare del trattamento entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L'invito era comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'abrogato art.7 t.u., ove indicato nel ricorso.
In caso di adesione spontanea era dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo avesse richiesto, era determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.
Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato avevano diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e avevano facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui sopra detto era trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato potevano presentare memorie e documenti, nonchè della data in cui tali soggetti potevano essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
Nel procedimento il ricorrente poteva precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
Il Garante poteva disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le avesse disposte, avrebbe precisato il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione e sarebbe stato comunicato alle parti le quali avrebbero potuto presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento disponeva inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui sopra avrebbero potuto essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
Se gli accertamenti fossero risultati particolarmente complessi o vi fosse l'assenso delle parti, il termine di sessanta giorni di cui al II comma dell'art. 150 t.u., avrebbe potuto essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
Il decorso dei termini previsti dal II comma dell'art. 150 t.u. e dall'art. 151 t.u. era sospeso di diritto nel periodo feriale, cioè dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprendeva a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso era differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non operava nei casi in cui sussistesse il pregiudizio di cui al I comma dell'art. 146 t.u. e non precludesse l'adozione dei provvedimenti di cui al I comma dell'art. 150 t.u..

Per quanto concerne i provvedimenti che potevano essere assunti dal Garante al termine del procedimento iniziato con la presentazione del ricorso, l'art. 150 t.u. prescriveva che, qualora la particolarità del caso lo richiedesse, il Garante avrebbe disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento poteva essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi del I comma dell'art. 149 t.u. e cessava di avere ogni effetto se non fosse stata adottata nei termini la decisione di cui al II comma della norma riferita. Il medesimo provvedimento era impugnabile unitamente a tale decisione.
Assunte le necessarie informazioni il Garante, se avesse ritenuto fondato il ricorso, avrebbe ordinato al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, sarebbe equivalso a rigetto (silenzio-rigetto).
Se vi fosse stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che avrebbe definito il procedimento avrebbe altresì determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante era comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento poteva essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.
In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che avesse determinato l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo avrebbe costituito, per questa parte, titolo esecutivo ex artt. 474 e 475 c.p.c..

Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al II comma dell'art. 150 t.u., il titolare o l'interessato avrebbero potuto, ex art.151 t.u., proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 152 t.u. (come modificato dal D.Lgs. 150 del 2011).

Note

nota1


nota1
Ai sensi della detta norma veniva previsto che i diritti di cui all'art. 7 t.u. (norma a propria volta abrogata) potessero essere fatti valere dall'interessato anche con ricorso al Garante, pur precisandosi che esso non potesse venir più proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, fosse stata già adita l'autorità giudiziaria. Inversamente, ex III comma art. 145 t.u., la presentazione del ricorso al Garante rendeva improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Ai sensi dell'abrogato art. 146 t.u. i l ricorso al Garante (avrebbe potuto) essere proposto dall'interessato soltanto in esito alla proposizione (salvi i casi in cui il decorso del termine avrebbe esposto taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile) di una richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile del trattamento ai sensi del I comma dell'art. 8 t.u. e fossero decorsi i termini di cui tra breve si dirà oppure fosse stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile era fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
Entro il predetto termine, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta fossero state di particolare complessità, ovvero fosse ricorso altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne avrebbero dato comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro sarebbe stato di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
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