Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 152


CAPO II Tutela giurisdizionale (AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA)

1. Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
(Comma modificato dall'art. 34, comma 9, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
(Comma inserito dall'art. 34, comma 9, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.]
(Comma abrogato dall'art. 34, comma 9, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.]
(Comma abrogato dall'art. 34, comma 9, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.]
(Comma abrogato dall'art. 34, comma 9, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.]
(Comma abrogato dall'art. 34, comma 9, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.]
(Comma abrogato dall'art. 34, comma 9, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.]
(Comma abrogato dall'art. 34, comma 9, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.]
(Comma abrogato dall'art. 34, comma 9, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.]
(Comma abrogato dall'art. 34, comma 9, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.]
(Comma abrogato dall'art. 34, comma 9, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.]
(Comma abrogato dall'art. 34, comma 9, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.]
(Comma abrogato dall'art. 34, comma 9, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione. ]
(Comma abrogato dall'art. 34, comma 9, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
[14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.]
(Comma abrogato dall'art. 34, comma 9, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)

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