Pagamento effettuato al creditore apparente



L'art. 1189 cod. civ. rappresenta un caso di rilevanza dell'apparenza, nella misura in cui prevede la liberazione del debitore in buona fede che abbia pagato a chi fosse apparso legittimato in base a circostanze di carattere univoco.

Nell'ambito dei soggetti che possono essere considerati come legittimati a ricevere il pagamento, oltre al creditore apparente in senso stretto, sembra potersi ricomprendere anche l'apparente rappresentante del creditore vero nota1. Concettualmente i casi sono diversi: la norma in esame sembra comunque riguardare entrambe le ipotesi poichè fa menzione di "chi appare legittimato a riceverlo." (il pagamento) e non al mero creditore apparente : questo non risulta forse chiaro in alcune pronunzie giurisprudenziali (Cass. Civ. Sez. II, 4326/87 ; Cass. Civ. Sez. III, 4595/90 ; Cass. Civ. Sez. II, 7860/95 Cass. Civ., Sez. II, 20847/13).

Il pagamento effettuato nelle mani di chi appare legittimato a riceverlo è dunque liberatorio per il debitore anche se non si può certo definire soddisfatto il credito: colui che lo ha ricevuto, pur non rivestendo la qualità di creditore vero, è tenuto, ai sensi del secondo comma dell'art. 1189 cod. civ. , alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole proprie della ripetizione dell'indebito (art. 2033 cod. civ. ) nota2. In ambiti specifici valgono tuttavia regole peculiari. Così, in tema di pagamento di assegni caratterizzati dall'apposizione di clausola di non trasferibilità, l'art. 43 del R.D. 1736/1933 prescrive l'obbligo per l'istituto bancario di provvedere al pagamento nei confronti del solo del prenditore al cui ordine sia stato emesso, la cui girata non può che essere apposta ai fini dell'incasso. Qualora la banca provvedesse diversamente, non potrebbe sfuggire alla responsabilità prevista dalla norma appena citata (Cass. Civ., Sez. III,
22816/10).

Note

nota1

Tale è l'orientamento dominante in dottrina: cfr. Moschella, Pubblicità ed apparenza, Appendice in Nicolò, La trascrizione, vol.I, Milano, 1973, p.50 e Giorgianni, voce Creditore apparente, in N.sso Dig.it., vol. IV, 1959, p. 1157. Cfr. in giurisprudenza, Cass. Civ., Sez. III, 14028/2013 che richiede, ai fini della liberazione, che il creditore (vero) abbia determinato, con la propria condotta, il convincimento in capo al debitore, della esistenza dei poteri rappresentativi in capo all' accipiens.
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nota2

Cannata, L'adempimento delle obbligazioni, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 97.
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Bibliografia

  • CANNATA, L'adempimento delle obbligazioni, Torino, Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, IX, 1984
  • GIORGIANNI, Creditore apparente, Torino, NDI
  • MOSCHELLA, Pubblicità ed apparenza, Milano, La trascrizione di Nicolo', I, 1973

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