Cass. civile, sez. III del 1990 numero 4595 (22/05/1990)


Il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell' art. 1189 cod. civ., sempreché il debitore che invoca il principio dell' apparenza giuridica fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma, altresì, che il proprio erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell' accipiens. (nell' affermare il suddetto principio la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che aveva escluso l' applicabilità del principio dell' apparenza avendo rilevato che al momento del pagamento, eseguito a mani del rappresentante del creditore, il debitore era a conoscenza dell' avvenuto decesso del creditore esecutante e quindi della perdita dei poteri rappresentativi dell' accipiens).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1990 numero 4595 (22/05/1990)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti