Regio Decreto del 1933 numero 1736 art. 43



1. L'assegno bancario emesso con la clausola "non trasferibile" non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere, per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.
2. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.
3. La clausola «non trasferibile» deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente.
4. La stessa clausola può essere apposta da un girante con i medesimi effetti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio della Repubblica o nei territori soggetti alla sovranità italiana.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1933 numero 1736 art. 43"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti