Cass. civile, sez. II del 1987 numero 4326 (11/05/1987)


Il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell' art.. 1189 cod. civ., quando l' apparenza risulti giustificata da circostanze univoche e concludenti e la situazione di apparenza sia stata posta in essere dal comportamento colposo del creditore che abbia fatto sorgere nel debitore in buona fede una ragionevole presunzione sulla realtà dei poteri apparenti dell' accipiens.

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