Cass. Civ., Sez. III, n. 22816 dell’8 novembre 2010 Responsabilità della banca per il pagamento di assegno dotato di clausola di non trasferibilità
La responsabilità della banca per inosservanza del disposto dell’art. 43 del R.D. n. 1736/1933, non richiede che colui a cui favore risulta emesso l’assegno ne sia stato prenditore, ne abbia cioè avuto il possesso. E' necessario e sufficiente solo che, per effetto della violazione della predetta norma, il beneficiario del titolo non lo abbia incassato.