Cass. Civ., Sez. III, n. 22816 dell’8 novembre 2010 Responsabilità della banca per il pagamento di assegno dotato di clausola di non trasferibilità

La responsabilità della banca per inosservanza del disposto dell’art. 43 del R.D. n. 1736/1933, non richiede che colui a cui favore risulta emesso l’assegno ne sia stato prenditore, ne abbia cioè avuto il possesso. E' necessario e sufficiente solo che, per effetto della violazione della predetta norma, il beneficiario del titolo non lo abbia incassato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. precisa la natura della responsabilità della banca che abbia a pagare l'assegno bancario non trasferibile a soggetto diverso da colui che sarebbe l'unico legittimato. Tale responsabilità, che trae vita dal modo di disporre dell'art. 43 del t.u. in tema di assegni
(in base al quale “L'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere, per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento. La clausola «non trasferibile» deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente. La stessa clausola può essere apposta da un girante con i medesimi effetti. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio della Repubblica o nei territori soggetti alla sovranità italiana”), viene a costituire un'eccezione sia rispetto alla disciplina generale relativa al pagamento dei titoli di credito qualificata dalla variabilità della legge di circolazione, sia rispetto prescrizione di cui all'art. 1189 cod.civ..

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