Legge del 1979 numero 48 art. 9


[Si procede alla cancellazione dall'albo dell'agente in caso di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) sopravvenuta preclusione ai sensi dello articolo 3;
c) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 4, lettere a) e b);
d) condanna per uno dei delitti di cui all'articolo 4, lettera e);
e) provvedimento disciplinare di radiazione di cui all'articolo 18, primo comma, lettera c);
f) dichiarazione di fallimento;
g) decorrenza dei termini di cui al successivo articolo 11, commi primo e secondo.
La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione di diritto del rapporto di agenzia].

( La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1979 numero 48 art. 9"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti