Legge del 1979 numero 48 art. 13


[Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione per l'albo degli agenti di assicurazione.
Spetta alla commissione promuovere, istruire e deliberare procedimenti disciplinari e, al termine, sottoporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli atti motivati per la ratifica dei provvedimenti da adottare.
La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le altre questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'albo.
La commissione è composta:
1) da un Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
2) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice-presidente;
3) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente o ispettore capo aggiunto;
4) da quattro rappresentanti degli agenti iscritti alla sezione prima dell'albo;
5) da un rappresentante delle imprese di assicurazione.
Tutti i membri della commissione, nonché i supplenti per ciascuno dei membri di cui ai numeri 4) e 5), sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
I membri di cui ai numeri 4) e 5) nonché i relativi supplenti sono prescelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra i soggetti proposti dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Qualora le rispettive organizzazioni non provvedano all'indicazione dei nominativi entro trenta giorni dalla richiesta, i membri di cui trattasi sono designati d'ufficio dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La commissione decide a maggioranza dei suoi membri; a parità di voti prevale quello del presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte dal funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al punto 3) del quarto comma]

(Gli artt. 13, 14, 15 e 16 sono stati abrogati dall'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373 e poi tutta la legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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