Legge del 1979 numero 48 art. 1


[È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo nazionale degli agenti di assicurazione.
La tenuta dell'albo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Hanno diritto di essere iscritti all'albo, a domanda, tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 ovvero all'articolo 5 della presente legge.
L'attività di agente di assicurazione non può essere esercitata da chi non è iscritto all'albo.
L'albo è suddiviso in due sezioni:
a) alla prima sono iscritti coloro che svolgono l'attività di agente di assicurazione, con l'onere di gestione a loro rischio e spese, su incarico di imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione ai sensi delle norme vigenti;
b) alla seconda sono iscritti, ai sensi del successivo articolo 11, coloro ai quali non è stato conferito l'incarico di agente di assicurazione o che ne siano cessati per motivi diversi da quelli per i quali deve essere disposta la cancellazione dall'albo a norma del successivo articolo 9].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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