Legge del 1979 numero 48 art. 3


[L'esercizio diretto o indiretto dell'attività di agenti di assicurazione, compresa la partecipazione finanziaria a società esercenti tali attività, è precluso ai mediatori di assicurazione o riassicurazione, denominati anche brokers, ed agli enti pubblici e loro dipendenti. (Articolo così sostituito dall'art. 16, L. 28 novembre 1984, n. 792)].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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