Legge del 1979 numero 48 art. 14


[Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione per l'albo degli agenti di assicurazione. La commissione, che viene rinnovata ogni tre anni, è composta:
1) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;
2) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che assolve anche le mansioni di segretario;
3) da tre rappresentanti degli agenti iscritti all'albo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su proposta delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative].

(Gli artt. 13, 14, 15 e 16 sono stati abrogati dall'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373 e poi tutta la legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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