Legge del 1979 numero 48 art. 6


[Qualora l'attività di agente di assicurazione sia esercitata da una società, l'obbligo di iscrizione nell'albo deve essere riferito ai legali o al legale rappresentante della società stessa, o a coloro che, muniti di necessari poteri, siano delegati dalla società allo svolgimento dell'attività di agente di assicurazione.
Le società sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui al precedente comma per l'aggiornamento dell'albo, entro e non oltre due mesi dall'avvenuta variazione].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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