Legge del 1979 numero 48 art. 2


[A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo è aggiornato alla data del 31 dicembre di ogni anno e pubblicato entro i tre mesi successivi. Lo stesso Ministero provvede ad inviarne copia a tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Per ciascun iscritto devono essere indicati almeno il nome, il cognome e l'anno di nascita, il comune di residenza e la data di iscrizione; per gli iscritti nella prima sezione dell'albo devono inoltre essere indicate la sede dell'agenzia e l'impresa preponente].

( La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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