Il diritto al risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare può essere esercitato soltanto contro un esercente che sia responsabile a norma della presente legge; oppure contro l'assicuratore o contro qualsiasi altra persona che abbia dato una garanzia finanziaria all'esercente a norma dell'art. 21.
Nessun'altra persona è tenuta al risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare oltre quanto previsto dal presente articolo.
Le disposizioni della presente legge non escludono la responsabilità:
1) di ogni persona fisica che dolosamente ha causato danni conseguenti ad un incidente nucleare di cui l'esercente non è responsabile in virtù dell'art. 15, commi terzo e ultimo, della presente legge;
2) della persona autorizzata ad esercire un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, per danni causati da un incidente nucleare, quando un esercente non è responsabile di questi danni in virtù dell'art. 16 comma primo, punto b); e dello stesso art. 16, comma secondo, punto b).
L'esercente ha diritto di rivalsa soltanto:
a) contro la persona fisica che ha causato dolosamente il danno;
b) se e nella misura in cui la rivalsa è prevista da contratto.
Gli istituti di assicurazione per infortuni sul lavoro o di assicurazione contro le malattie professionali, nonché gli istituti di assicurazione per le assicurazioni facoltative per i danni alle persone o alle cose prodotti da incidenti nucleari, non hanno alcuna azione nei confronti dell'esercente dell'impianto nucleare e delle persone solidalmente responsabili con lo stesso ai sensi del primo comma del presente articolo per essere rivalsi di quanto corrisposto per l'assicurazione sociale o facoltativa per danno cagionato da incidente nucleare.
(Gli artt. da 15 a 24 sono stati così sostituiti dall'art. 2, D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519)