Legge del 1962 numero 1860 art. 21


Per i trasporti in transito nel territorio nazionale, il trasporto non può essere autorizzato se non è fornita la prova dell'esistenza di valida garanzia finanziaria per un ammontare almeno pari a quello indicato nel precedente articolo 19.

(Gli artt. da 15 a 24 sono stati così sostituiti dall'art. 2, D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519)

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