Legge del 1962 numero 1860 art. 20


Gli interessi e le spese liquidati da un tribunale in una causa di risarcimento in base alla presente legge non fanno parte del risarcimento dovuto ai sensi della presente legge e debbono essere corrisposti oltre l'ammontare del risarcimento suddetto.
Qualora il danno sia imputabile a colpa dell'esercente, lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'esercente stesso per le somme corrisposte a titolo di risarcimento ai sensi della presente legge.
Nell'esercizio della rivalsa il credito dello Stato ha privilegio rispetto al credito degli assicuratori e di ogni altro soggetto che abbia prestato la garanzia finanziaria.

(Gli artt. da 15 a 24 sono stati così sostituiti dall'art. 2, D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519)

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