Colpa grave (responsabilità extracontrattuale)



Il legislatore fa talvolta riferimento alla nozione di colpa grave allo scopo di riconnettervi la reponsabilità di colui che ha posto in esere la condotta dannosa. Con tale espressione si fa riferimento all'imprudenza grossolana, all'evidente discostarsi del comportamento dell'agente dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare.

E' frequente che il dato normativo equipari, ai fini della sussistenza della responsabilità, la colpa grave al dolo nota1: è questo il caso della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, (art. 2236 cod. civ. ), del proprietario del suolo che abbia fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui, (art. 935 cod. civ. ) o di chi abbia unito o mescolato cose appartenenti a proprietari diversi, in modo da formare un sol tutto (art. 939 cod. civ. ), della responsabilità per lite temeraria (art. 96 c.p.c. ), e della responsabilità del giudice e dei suoi ausiliari.

In altri casi, invece, il legislatore fa riferimento esclusivamente al dolo ovvero alla colpa grave. Ebbene, in tali ipotesi è opportuno distinguere, poiché, laddove il richiamo sia soltanto alla colpa grave (ad esempio nell'art. 2864, II comma cod. civ. ), deve ritenersi che la presenza di quest'ultima indichi la soglia minima oltre la quale si configura la responsabilità dell'agente. Pertanto, l'obbligazione risarcitoria sorgerà sia quando il danneggiante abbia agito con colpa grave, sia quando abbia agito con un grado di colpevolezza a questa superiore, vale a dire con dolo.

Viceversa, laddove il richiamo legislativo sia esclusivamente al dolo (come negli artt. 937, III comma e 2920 cod. civ. , o nell'art. 18 della legge 1860/1962 sull'impiego pacifico dell'energia nucleare), deve ritenersi che l'illecito sussista soltanto se dolose e, di conseguenza, siano al di fuori della responsabilità tutte le ipotesi in cui l'elemento soggettivo non raggiunga tale livello di gravità, quand'anche si configuri in termini di colpa grave.

La linea distintiva tra dolo e colpa grave, pertanto, deve essere mantenuta, nonostante le difficoltà pratiche che possono sorgere nell'individuare concretamente il discrimine tra la forma più grave di colpa, la c.d. colpa cosciente, e quella più lieve di dolo, vale a dire la semplice mala fede.

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Note

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Per una compiuta analisi del problema, cfr. Cian, Lata culpa dolo aequiparabitur, in Riv. Dir. Civ., vol. I, 1963.
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Bibliografia

  • CIAN G., Lata culpa dolo aequiparabitur, Riv. dir. civ., I, 1963

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