La data del testamento olografo



La data consiste nell'indicazione dell'aspetto cronologico, del momento temporale in cui si colloca il perfezionamento del testamento. Essa fa riferimento in genere al giorno, al mese ed all'anno. Questi elementi sono surrogabili da menzioni equipollenti, ogniqualvolta che, per il tramite di esse sia ricostruibile la data come anzi precisata (es.: il giorno del mio compleanno, Natale 1960, il giorno del Palio dell'Assunta del 1990). Occorre che non si tratti di elementi estrinseci: è stato pertanto reputato nullo il testamento che evocasse semplicemente il riferimento ad un dato estrinseco (es.: "oggi la faccio finita", scritto da chi effettivamente si sia suicidato: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 23014/2015) nota1.
E' chiaro che il requisito dell'autografia debba riguardare anche gli elementi che costituiscono la data (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 7636/96 ).
L'indicazione della data svolge molteplici funzioni. In primo luogo quella di sancire la prevalenza di un testamento rispetto ad un altro proveniente dal medesimo autore in base alla regola secondo la quale le ultime volontà più recenti incompatibili con quelle precedenti ne costituiscono revoca implicita (art. 682 cod.civ. ). Può inoltre essere importante accertare se il testatore era capace di intendere e di volere al tempo in cui il testamento venne redatto nota2.
Il III comma dell'art. 602 cod.civ. prescrive, infatti, che la prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (Cass. Civ. Sez. II, 2874/76 ; Cass. Civ. Sez. II, 2742/75 ). Viene riconosciuta la possibilità di rettificare la data erronea quando si tratta di giudicare le predette questioni. Tuttavia quando si assume che la data di un testamento diverso (testamento che nomini erede altro soggetto, avente data posteriore, dunque prevalente ex art. 682 cod.civ.) da quello in base al quale l'attore sia stato nominato erede non corrisponda a quella reale, occorre impugnare detto testamento con lo strumento della querela di falso, non potendo essere utilizzato lo strumento di cui al III comma dell'art. 602 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 1570/78 ) nota3.
Cosa dire dell'ipotesi di data palesemente impossibile o erronea? Anche in tal caso sarà possibile (una volta esclusa l'intenzionalità della condotta da parte del testatore, ciò che condurrebbe all'invalidità del testamento) che il Giudice rettifichi la data, in ogni caso sulla scorta di elementi intrinseci, rinvenibili dall'esame della scheda (Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 37228/2021).
La natura di scrittura privata che riveste il testamento olografo conduce alla possibilità che essa svolga efficacia probatoria (art. 2702 cod.civ. ) fino a che la parte contro la quale si volgono le risultanze non ne contesti la veridicità.
Con riferimento all'elemento della data si discute se la prova possa essere intesa non soltanto in senso negativo, bensì anche in chiave di positivo accertamento della vera data di redazione del testamento, soprattutto nel caso si rinvenimento di più schede testamentarie. Prevale l'opinione affermativa nota4, dal momento che dar conto dell'indicazione di una data non rispondente al vero in difetto della parallela possibilità di individuarne una veridica sarebbe del tutto inutile. Il tutto si risolverebbe in una dichiarazione di invalidità del testamento (in quanto appunto privo di data) senza che risultasse ammissibile acclarare l'eventuale anteriorità o posteriorità tra due o più testamenti.
Si ponga mente all'eventualità in cui Primo nomini erede Secondo e, in forza di altro testamento avente data successiva, Terzo. Viene provata la non corrispondenza al vero della data riportata in quest'ultimo negozio testamentario. E' possibile o meno dar conto della vera data di esso? Soltanto in caso di una risposta affermativa si potrebbe risolvere il problema della revoca del precedente testamento.
Se l'indicazione della data riporta elementi impossibili (es.: il giorno trenta del mese di febbraio, il primo giorno del quindicesimo mese dell'anno) il caso si reputa equiparabile al difetto assoluto di data: non può che seguire l'invalidità del testamento, a meno che dalla stessa scheda non risultino elementi sufficienti per una rettifica nota5.
Che cosa dire dell'ipotesi di due testamenti aventi pari data, entrambi validi? Si ritiene che, nel caso di contrasto tra contenuti differenti, le disposizioni tra loro inconciliabili si elidano reciprocamente, non potendo essere affermata con certezza la vigenza di nessuna di esse nota6.
La data può essere apposta ovunque nella scheda testamentaria nota7. Si è anche deciso che l'apposizione della stessa soltanto sulla busta che contiene la scheda non pregiudica la validità del testamento (Cass. Civ. Sez. II, 11703/01 ) nota8. E' altresì possibile che il negozio testamentario venga perfezionato in tempi diversi: si pensi a colui che, di tanto in tanto, aggiunge su un foglio le proprie disposizioni che poi chiuda con la sottoscrizione finale (Cass. Civ. Sez. II, 6641/87 ; Cass. Civ. Sez. II, 2074/85 ).
La mancanza di data comporta, come si vedrà separatamente, l'annullabilità del testamento. La data incompleta viene invece considerata come data mancante (Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 9364/2020) non è dunque ammissibile ricostruirla in base ad elementi extratestuali, estranei alla scheda nota9.

Note

nota1

Marmocchi, Forma dei testamenti, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.794. L'esistenza della data può ricavarsi da elementi determinativi, non importa se letterali od equivalenti, purché siano indicati nella dichiarazioni testamentarie rappresentate nella scheda dell'olografo e non ricavabili aliunde da fonti estrinseche all'atto: Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.136.
top1

nota2

Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1964, p.137.
top2

nota3

Bigliazzi Geri, Il testamento, in Tratt. dir.priv. e comm., dir. da Rescigno, Torino, 1982, p.148.
top3

nota4

In questo senso Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p.446.
top4

nota5

Branca, Dei testamenti ordinari (artt.601-608 ) , in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1986, p.82. e Capozzi, cit., p.446.
top5

nota6

Così Capozzi, cit., p.446.
top6

nota7

Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1963, p.360.
top7

nota8

Con ciò innovando rispetto all'interpretazione precedente, in base alla quale, più rigorosamente, si riteneva che la mancanza dell'elemento data sulla scheda testamentaria non potesse essere sanata dall'esistenza della stessa sulla busta contenente il testamento, concludendosi nel senso dell'annullabilità di una siffatta manifestazione di volontà mortis causa (cfr. Caramazza, cit., p.136).
top8

nota9

Marmocchi, cit., p.799.
top9

Bibliografia

  • AZZARITI-MARTINEZ, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982
  • BIGLIAZZI GERI, Il testamento, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982
  • BRANCA, Dei testamenti ordinari (artt. 601-608), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1986
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964
  • MARMOCCHI, Forma dei testamenti, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La data del testamento olografo"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti