Legge del 1962 numero 1860 art. 15


CAPO III - Della responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare
L'esercente di un impianto nucleare è responsabile, in conformità della presente legge, di ogni danno alle persone o alle cose causato da un incidente nucleare avvenuto nell'impianto nucleare o connesso con lo stesso.
Si considera connesso con l'impianto nucleare il danno cagionato direttamente dai combustibili nucleari o dai prodotti o rifiuti radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti.
La responsabilità dell'esercente non comprende i danni:
1) all'impianto nucleare in sé e alle cose che si trovano sul luogo dell'impianto stesso e che sono o debbono essere utilizzate in rapporto con esso;
2) nel caso previsto nel successivo art. 16, al mezzo di trasporto sul quale le materie nucleari si trovano al momento dell'incidente nucleare, se risulta provato che il danno è causato da un incidente nucleare nel quale sono coinvolti sia combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi, detenuti nell'impianto nucleare, sia materie nucleari provenienti dall'impianto nucleare, salvo quanto altro previsto dal citato art. 16.
Allorché dei danni sono causati congiuntamente da un incidente nucleare e da un incidente diverso da un incidente nucleare, il danno causato da questo secondo incidente, nella misura in cui non può essere separato con certezza dal danno causato dall'incidente nucleare, è considerato come un danno causato dall'incidente nucleare. Quando il danno è causato congiuntamente da un incidente nucleare e da una emissione di radiazioni ionizzanti, nessuna disposizione della presente legge limita o riduce in alcun modo la responsabilità di chiunque per quanto riguarda la suddetta emissione di radiazioni ionizzanti.
L'esercente di un impianto nucleare è, altresì, responsabile dei danni causati da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente radioattiva che si trovi nell'impianto nucleare.
L'esercente di un impianto nucleare non è responsabile dei danni causati da un incidente nucleare se tale incidente è dovuto direttamente ad atti di conflitto armato, di ostilità, di guerra civile, di insurrezione o a cataclismi naturali di carattere eccezionale.

(Gli artt. da 15 a 24 sono stati così sostituiti dall'art. 2, D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519)

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