Legge del 1962 numero 1860 art. 17


Se i combustibili nucleari, i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un incidente nucleare sono stati detenuti successivamente in più di un impianto nucleare e si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui è causato il danno, nessuno degli esercenti degli impianti nucleari nei quali sono stati tenuti precedentemente è responsabile del danno.
Tuttavia, se un danno è causato da un incidente nucleare avvenuto in un impianto nucleare e che coinvolge soltanto materie nucleari che si trovano in sosta nell'impianto in questione durante un trasporto, l'esercente dell'impianto non è responsabile sempre che un altro esercente o un'altra persona sia responsabile ai sensi dell'art. 16.
Se i combustibili nucleari, i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un incidente nucleare sono stati detenuti in più impianti nucleari e non si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui viene causato il danno, la responsabilità fa carico all'esercente dell'ultimo impianto nucleare nel quale essi sono stati detenuti prima che sia causato il danno, o all'esercente che li ha presi in consegna successivamente.
Se il danno importa la responsabilità di più di un esercente in applicazione della presente legge, gli esercenti stessi sono responsabili in solido. Tuttavia, quando la responsabilità deriva dal danno causato da un incidente nucleare in cui siano coinvolte materie nucleari in corso di trasporto, sia in un solo e in un medesimo mezzo di trasporto, sia in caso di deposito in corso di trasporto, in un solo e in un medesimo impianto nucleare, l'ammontare massimo del risarcimento al quale i suddetti esercenti sono tenuti è quello più alto stabilito rispetto a uno dei detti esercenti a norma dell'art. 19. In nessun caso l'esercente di un impianto nucleare può essere tenuto a pagare, per la responsabilità ad esso derivante da un incidente nucleare, una somma maggiore di quella stabilita nei suoi riguardi a norma dell'art. 19.

(Gli artt. da 15 a 24 sono stati così sostituiti dall'art. 2, D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519)

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