Legge del 1962 numero 1860 art. 23


Le azioni per il risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari si prescrivono nel termine di tre anni dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza del danno e dell'indennità dell'esercente responsabile oppure avrebbe dovuto ragionevolmente esserne venuto a conoscenza.
Nessuna azione è proponibile decorsi dieci anni dall'incidente nucleare.
In caso di danno causato da un incidente nucleare derivante da materie nucleari rubate, perdute o abbandonate e che non siano state recuperate, il termine anzidetto è computato dalla data dell'incidente nucleare ma non può in nessun caso essere superiore a 20 anni dalla data del furto, della perdita o dell'abbandono.

(Gli artt. da 15 a 24 sono stati così sostituiti dall'art. 2, D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519)

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