Eredi del condebitore: divisibilità dell'obbligazione solidale



L'art. 1295 cod.civ. disponendo che, salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido in proporzione delle rispettive quote, sembra fare riferimento ad una sorta di divisione dell'obbligazione complessa nel caso di morte di uno dei condebitori e subingresso dei suoi coeredi.

Non si tratta tuttavia di una modificazione della dinamica della solidarietà, bensì del coordinamento tra questa e la regola di cui all'art. 752 cod.civ. afferente al riparto dei debiti ereditari tra coeredi, tra i quali non vi è solidarietà nota1.

Poiché ai sensi di detta norma i coeredi non sono uniti tra loro da un vincolo solidale ne segue che, nell'ipotesi in cui il de cuius avesse rivestito la qualità di condebitore solidale, quando a lui si fossero sostituiti gli eredi (fermo restando che la posizione globale ad essi facente capo è quella di un condebitore solidale unitamente agli altri soggetti passivi), internamente tra loro vi sarebbe parziarietà (Cass. Civ. Sez. III, 4722/82 ).

Ciò significa che ciascun erede subentra nella posizione di debitore o di creditore solidale appartenente al defunto (il quale potrebbe essere chiamato a rispondere per l'intero), ma nei limiti della propria quota ereditaria (Cass. Civ. Sez. I, 771/83 ).

Si badi che il de cuius potrebbe anche aver convenuto la solidarietà per gli eredi nota2 : questi comunque avrebbero pur sempre salva la facoltà di rinunciare all'eredità o di accettarla con il beneficio d'inventario, sottraendosi in questo modo al vincolo (Cass. Civ. Sez. III, 6345/88 ).

Note

nota1

Il principio della divisibilità tra gli eredi è tale per cui, nei rapporti esterni, ogni coerede diviene debitore o creditore limitatamente alla propria quota ereditaria con riferimento, però, all'intero debito o credito originario. Se il riferimento fosse infatti alla quota del de cuius, l'obbligazione diverrebbe parziaria. Per quanto concerne i rapporti interni, alla divisione originaria si aggiunge la suddivisione scaturente dalle quote ereditarie dei coeredi (Rubino, Obbligazioni alternative. Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili ed indivisibili, in Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1963, p.199).
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nota2

L'art. 1295 cod.civ. infatti prevede la possibilità che, a causa della previsione di patto contrario, l'obbligazione rimanga solidale fra gli eredi: tale clausola non avrebbe natura di patto successorio (Giannattasio, Il patto di obbligazione solidale per gli eredi, in Riv.dir.comm., vol. II, 1941, p.135; Rubino, op.cit., p.202).
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Bibliografia

  • GIANNATTASIO, Il patto di obbligazione solidale per gli eredi, Riv.dir.comm., II, 1941
  • RUBINO, Obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. Scialoja - Branca, 1963

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