La comunione legale dei beni tra i coniugi



Al tempo dell'emanazione del codice civile l'originario regime patrimoniale della famiglia corrispondeva a quello della separazione dei beni, in considerazione del quale veniva imputato a ciascuno dei coniugi quanto acquistato individualmente nota1.

In esito alla riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 19 maggio 1975, n.151 ) il regime ordinario della famiglia è divenuto quello della comunione legale dei beni (art. 159 cod.civ. ), in conseguenza del quale, in difetto di diverse convenzioni stipulate ex art. 162 cod.civ. , quanto acquistato dai coniugi successivamente al matrimonio, anche separatamente (salve le eccezioni di cui all'art. 179 cod.civ. ) rientra automaticamente nella comunione disciplinata dalla legge di cui agli artt. 177 e ss. cod.civ..

La comunione legale non si pone come una comunione universale di tutti i beni appartenenti a ciascuno dei coniugi. A tal fine la legge prevede quali sono i cespiti che cadono in comunione e quali devono invece ritenersi personali, dunque di esclusiva spettanza di ciascun coniuge (artt. 177 e 179 cod.civ.) nota2.

L'istituto della comunione legale è contraddistinto da regole speciali sia per quanto attiene alle regole di amministrazione (artt. 180 e ss. cod.civ.), sia per quanto riguarda il particolare regime di responsabilità di cui agli artt. 186 , 187 , 188 , 189 , 190 cod.civ..

Una sempre maggiore rilevanza riveste il problema dell'accertamento del regime patrimoniale della famiglia relativamente a soggetti cittadini stranieri. Se da un lato è ben possibile che gli stessi scelgano di trascrivere il matrimonio nel registro dello stato civile in Italia, parallelamente dichiarando di voler sottoporre i propri rapporti patrimoniali alla legge italiana (ciò che elimina radicalmente ogni dubbio), dall'altro può capitare che non sia concretamente possibile individuare la legge regolatrice di detti rapporti. Può ben darsi infatti che vi siano casi in cui le diverse leggi nazionali dei coniugi siano in suscettibili di applicazione cumulativa: in tale ipotesi si è optato per l'applicazione analogica dell'art.18 prel. dovendo conseguentemente farsi riferimento all'ultima legge nazionale comune dei coniugi durante il matrimonio (Cass. Civ. Sez. I, 1609/07 ).

Note

nota1

Cfr. Lorizio, La comunione tra coniugi degli utili e degli acquisti, Milano, 1953, p.8.
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nota2

V. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.907.
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Bibliografia

  • LORIZIO, La comunione tra coniugi degli utili e degli acquisti, Milano, 1953
  • TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato , Milano, 2007

Prassi collegate

  • La legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate nei Regolamenti europei
  • Quesito n. 175-2015/A, India – regime patrimoniale – scelta della legge applicabile
  • Quesito n. 90-2015/A, Corea del Sud – regime patrimoniale della famiglia
  • Quesito n. 27-bis-2016/A, Argentina – regime patrimoniale – acquisto di bene personale
  • Quesito n. 41-2015/A, Usa (Pennsylvania) – regime patrimoniale: legge applicabile e regime legale
  • Quesito n. 30-2015/A, Ungheria – regime patrimoniale: legge applicabile e regime legale
  • Quesito n. 50-2015/A, Perù – regime patrimoniale: legge applicabile e regime legale
  • Quesito n. 69-2015/A, Perù – regime patrimoniale: la separación de cuerpos
  • Quesito n. 36-2015/A, Israele – regime patrimoniale: legge applicabile e regime legale
  • Quesito n. 13-2015/A, Canada (Manitoba) – regimi patrimoniali: regime legale
  • Quesito n. 67-2015/A, Bangladesh – regimi patrimoniali: regime patrimoniale di coniugi induisti
  • Quesito n. 63-2015/A, Afghanistan – regimi patrimoniali: doppia cittadinanza e legge applicabile
  • Quesito n. 24-2015/A, Albania – regime patrimoniale: coniuge italo-albanese e legge applicabile
  • Quesito n. 274-2014/A, Usa (Washington D.C.) – regime patrimoniale: legge applicabile
  • Quesito n. 189-2014/A, Svizzera e Germania – regime patrimoniale: convenzione matrimoniale, scelta della legge applicabile e reciprocità
  • Quesito n. 273-2014/A, Spagna (comunità valenzana) – regime patrimoniale: legge applicabile e regime legale
  • Quesito n. 261-2014/A, Giappone – Regime patrimoniale: legge applicabile ed effetti della convenzione di separazione dei beni
  • Quesito n. 396-2014/C, Vendita fallimentare e mutamento del regime patrimoniale della famiglia
  • Quesito n. 183-2014/A, Germania – regime patrimoniale: regime legale
  • Quesito n. 248-2014/A, Egitto – regime patrimoniale: regime legale
  • Quesito n. 186-2014/A, Emirati Arabi Uniti e Germania – regime patrimoniale: legge applicabile
  • Quesito n. 217-2014/A, Colombia – Regime patrimoniale: scioglimento della società coniugale
  • Quesito n. 193-2014/A, Cina – regime patrimoniale: regime legale
  • Quesito n. 211-2014/A, Brasile – regime patrimoniale: comunione parziale e vendita di bene acquistato mortis causa
  • Quesito n. 257-2014/A, Bangladesh – regime patrimoniale: legge applicabile e regime legale
  • Quesito n. 191-2014/A, Australia (Victoria) – regime patrimoniale: legge applicabile
  • Quesito n. 137-2014/A, Albania – regime patrimoniale: regime legale e regimi convenzionali
  • Quesito n. 90-2014/A, Olanda – regime patrimoniale: modifica del regime legale
  • Quesito n. 39-2014/A, Norvegia – regime patrimoniale: legge applicabile
  • Quesito n. 36-2014/A, Moldavia – regime patrimoniale: regime legale
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  • Studio 2-2008/A, Esempi e casi pratici in materia di opponibilità ai terzi del regime patrimoniale tra coniugi
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