Ciascun coerede può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della comunione incidentale che si istituisce anche sui diritti di credito già facenti capo al de cuius. (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 995 del 24 gennaio 2012)

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, l'avvenuta proposizione del ricorso per cassazione da parte di alcuni soltanto dei soggetti che, in qualità di eredi, avevano agito in sede di merito, non comporta la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, i quali nel giudizio di impugnazione non assumono la veste di litisconsorti necessari. Invero, i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta sia dal precedente art. 727 c.c., il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, sia dall'art. 757 c.c., il quale, prevedendo che il coerede succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione. Trova, pertanto, applicazione il principio generale, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia (conforme a Cass. Civ. Sez. Unite, 28/11/2007 n. 24657/07, innovativa rispetto all'orientamento precedentemente espresso da Cass. Civ. Sez. II, 13/10/1992 n.1128, mette in luce come la disciplina dei diritti di credito maturati in capo al defunto non risulti essere simmetrica rispetto alla passività già incombenti su quest'ultimo. Mentre infatti per queste vale il principio della parziarietà (che a propria volta risulta derogatorio rispetto al vincolo della solidarietà passiva che ordinariamente riguarda il lato passivo dell'obbligazione pecuniaria), viene affermata la ricaduta del diritto di credito nella comunione ereditaria incidentale. Prescindendosi dalle condivisibili considerazioni circa le conseguenze processuali di una siffatta impostazione (in riferimento alla sussistenza o meno di un'ipotesi di litisconsorzio), v'è tuttavia da domandarsi se tale esito interpretativo non fosse raggiungibile in forza di un diverso percorso logico. Se infatti è vero che la comunione riguarda il fenomeno della contitolarità di diritti aventi carattere di realità, si può ben dubitare che essa abbia ad oggetto diritti di credito. La spettanza del credito e/o del debito in capo ad una pluralità di soggetti ben potrebbe essere descritta senza ricorrere al concetto di comunione.

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