Figure speciali di comunione
L'istituto della comunione di cui all'art.
1100 e ss. cod.civ. corrisponde alla contitolarità in capo a più soggetti del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento.
E' questa la
comunione ordinaria, mentre possono essere definite come comunioni speciali ulteriori istituti che prendono in considerazione la spettanza congiunta di tali diritti disciplinandone le vicende in modo peculiare: tali possono essere definite
la comunione legale tra i coniugi (nonchè la
comunione convenzionale, particolare specie di convenzione matrimoniale) ed
il condominio.
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