Giochi e scommesse proibite



Gli artt. 718 e ss. cod.pen. prescrivono severe sanzioni nei riguardi di chi pratica giochi d'azzardo. Con questa espressione si designano quei giochi nei quali ciascun soggetto cerca di trarre un guadagno e la vincita o la perdita dipende dalla sorte (in tutto o in somma parte). Si pensi al gioco dei dadi, della roulette, al poker etc. (quando non siano praticati nei Casinò) nota1 .
Dal punto di vista civilistico queste pattuizioni non soltanto non sono tutelate sotto il profilo dell'azione finalizzata alla riscossione della vincita, ma devono addirittura essere considerate nulle per contrarietà a norme imperative (tali le norme penali), nonché all'ordine pubblico nota2 . L'azzardo, inteso come rischio economico, é spesso uno degli elementi costitutivi del reato. L'art. 718 cod.pen. punisce chiunque in luogo pubblico, o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque genere, gestisce o agevola una organizzazione o scommesse d'azzardo. Sono soggetti attivi del reato sia coloro che assumono l'iniziativa della scommessa, sia chi compie atti rivolti a favorirne l'esercizio. Decisiva è la localizzazione del gioco: non sono penalmente rilevanti le scommesse ed i giochi in famiglia o tra amici in case private. Il gioco d'azzardo è punito soltanto se si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati nota3 .
L'ultimo comma dell'art. 718 cod.pen , nonché l'art. 719 cod.pen. prevedono alcune circostanze aggravanti (l'essere il colpevole contravventore abituale e professionale; l'istituzione di una casa da gioco; la commissione del fatto in pubblico esercizio; la rilevanza delle poste scommesse nel gioco; la partecipazione di minori di 18 anni).
La sanzione penale riguarda anche le scommesse relative a giochi di abilità o misti (nei quali l'alea svolge una componente che affianca l'abilità del giocatore) che si svolgono in pubblici ritrovi pur quando la posta ha un valore economicamente non rilevante. La fonte di illiceità penale in materia di gioco non si esaurisce nelle previsioni di cui al codice penale in tema di gioco d'azzardo: si pensi al reato di cui all'art. 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 , che ha a che fare con la sottrazione all'Erario dei proventi che derivano dall'organizzazione del gioco (Cass. Pen.Sez. I, 02/02/1996).
Tornando ai giochi d'azzardo, l 'elenco tassativo di questi giochi é contenuto in una tabella vidimata dal questore che deve essere esposta in luogo visibile (art. 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - t.u.l.p.s. - approvato con RD 18/06/1931, n. 773 , sostituito dall'art. 37 della Legge 23 dicembre 2000, n.388, ancora variato per effetto dell'art.39 del D.l. 30 settembre 2003, n.269 convertito con modificazioni nella Legge 24 novembre 2003, n.326, modificato successivamente dalla Legge 23 dicembre 2005, n.266 e dal comma 85 dell'art. unico della Legge 27 dicembre 2006, n.296, e in ultimo dal comma 475 dell’art. 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. "Legge di stabilità 2013"). Nella stessa tabella sono indicati anche i giochi che il questore intenda vietare per motivi di pubblico interesse, nonchè espressa menzione del divieto di fare scommesse.
Configura il reato di gioco d'azzardo anche l'installazione e l'uso di apparecchi automatici o semiautomatici di gioco (es: il c.d. videopoker: Cass.Penale 2705/96 ; cfr. anche il comma 7 bis dell'art.110 t.u.l.p.s. introdotto per effetto della Legge 23 dicembre 2005, n.266, norma successivamente modificata anche per effetto dell'entrata in vigore della "Finanziaria 2008", il cui art.1, comma 282 ha rivisto il testo del VI comma ). Non agevole in concreto può rivelarsi al riguardo il discrimine tra gioco di abilità e gioco d'azzardo. E' stato deciso che soltanto nel primo caso, nel quale l'elemento dell'abilità e del trattenimento prevale rispetto all'elemento aleatorio, è possibile l'erogazione di piccoli premi in natura non convertibili in denaro, ovvero consentire la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte. Nelle altre ipotesi (quali appunto il c.d. videopoker o equivalenti) questo esito non è consentito (Cass. Pen. Sez. III, 35080/02 ). Al riguardo è intervenuta una specifica normativa, intesa a porre limiti ben precisi alla possibilità di utilizzo, alla misura della vincita (che, per i videogiochi che consentono vincite in denaro, non può essere superiore a venti volte la misura del costo della partita, il quale a propria volta non può eccedere i 50 centesimi di Euro) ed al costo della giocata (D.M. 11 marzo 2003, attuativo delle regole tecniche di cui al I comma dell'art. 22 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289). In questi limiti è possibile riferire dell'ammissibilità del gioco d'azzardo pur all'esterno delle case di gioco autorizzate.

Note

nota1

Cfr. Valsecchi, Il giuoco e la scommessa. La transazione, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXXVII, Milano, 1986, p.79.
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nota2

In questo senso Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.V, Milano, 1972, p.217 e Casella, Sui riflessi civili dei giochi vietati, in Riv.dir.comm., 1952, p.302. Non manca però chi ritiene che la contrarietà a norme penali non implichi l'inesistenza di un dovere morale o sociale di pagamento, con la conseguenza di ritenere pienamente applicabile l'art.1933 cod.civ. anche in relazione a questa specie di giochi (così Funajoli, Il giuoco e la scommessa, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.IX, t.2, Torino, 1961, p.126).
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nota3

Per configurare la fattispecie penale vietata non è sufficiente l'azzardo, dovendo altresì ricorrere le circostanze indicate dagli artt.718 e 720 cod.pen. (cfr. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol.I, Milano, 1977, p.471).
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Bibliografia

  • ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Milano, I, 1977
  • CASELLA, Sui riflessi civili dei giochi vietati, Riv.dir.comm., 1952
  • FUNAIOLI, Il giuoco e la scommessa, Torino, Tratt. dir.civ.dir.da Vassalli, IX, 1961
  • MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972
  • VALSECCHI, Il giuoco e la scommessa. La transazione, Milano, Trattato Cicu-Messineo, XXXVII, 1986

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