Regio Decreto del 1931 numero 773 art. 110



1. (art. 108 T.U. 1926) - In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.
(Comma così sostituito dal comma 540 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266)
2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
(Comma così sostituito dal comma 541 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266)
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.
(Comma così modificato dal comma 85 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296)
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
(Lettera così modificata prima dall'art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 282 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244)
a-bis) con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a).
(Lettera aggiunta dal comma 282 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244)
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.
(Comma prima modificato dal comma 6 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dal comma 525 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266)
7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
b) [quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1 gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni];
(Lettera abrogata dal comma 495 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311)
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
(Lettera aggiunta dalla lettera a) del comma 475 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013)
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
(Lettera aggiunta dalla lettera a) del comma 475 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013)
7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1 maggio 2004.
(Comma aggiunto dall'art. 39, comma 7-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dall'art. 4, comma 195, L. 24 dicembre 2003, n. 350)
7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
(Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 475 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013)
7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita.
(Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 475 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013)
7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
(Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 475 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013)
8. [L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18].
(Comma abrogato dal comma 19 dell’art. 24, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)
8-bis. [Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8].
(Comma aggiunto dal comma 542 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e, successivamente, abrogato dal comma 19 dell’art. 24, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)
9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
(Lettera così modificata dal comma 2 dell’art. 15-bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;
(Lettera così modificata dal comma 9-quinquies dell’art. 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44)
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
(Comma così sostituito prima dal comma 543 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e poi dal comma 86 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296)
f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;
(Lettera aggiunta dalla lettera c) del comma 475 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013)
f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.
(Lettera aggiunta dalla lettera c) del comma 475 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013)
9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.
(Comma aggiunto dal comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266)
9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
(Comma aggiunto dal comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e, successivamente, così modificato prima dal comma 74 dell’art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1 gennaio 2011, e poi dal comma 19 dell’art. 24, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.
(Comma aggiunto dal comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266)
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.
(Comma così sostituito dal comma 545 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, l'art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223)
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.
(Articolo prima modificato dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507, dall'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904, dall'art. 1, L. 6 ottobre 1995, n. 425 e dall'art. 37, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dall'art. 22, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289)
(Comma così sostituito dal comma 546 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1931 numero 773 art. 110"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti