Codice Penale art. 719


CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
1. La pena per il reato preveduto dall'art. precedente è raddoppiata:
1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;
2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
3) se sono impegnate nel guoco poste rilevanti;
4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.

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