Decreto 11 Marzo 2003 del Ministero dell'economia e delle Finanze. Definizione delle regole tecniche per gli apparecchi e i congegni da divertimento e intrattenimento.

Art. 1.
Ambito di applicazione del decreto e definizioni
1. Il presente decreto ha per oggetto le regole tecniche previste dall'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Ai fini del presente decreto, si intendono:
a) per produttore, colui che professionalmente costruisce, realizzando un prodotto finito in ogni sua parte, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da divertimento ed intrattenimento, pronti per essere impiegati nel territorio nazionale;
b) per importatore, colui che immette in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da divertimento ed intrattenimento, finiti in ogni loro parte; è assimilato all'importatore l'operatore estero che immette in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da divertimento ed intrattenimento, finiti in ogni loro parte, il quale abbia stabilito in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile a norma degli articoli 2197 ovvero 2506 del codice civile (dal 1 gennaio 2004, art. 2508);
c) per utente, il giocatore;
d) per apparecchio o congegno, il complesso di dispositivi destinati al gioco, comprensivo tra l'altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all'esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio;
e) per intrattenimento, l'insieme delle modalità di gioco previste dall'apparecchio o congegno nelle quali si richiede la partecipazione attiva dell'utente per l'evoluzione dei gioco ed il conseguimento del risultato;
f) per abilità, la capacità - fisica, mentale o strategica - richiesta all'utente per il conseguimento del risultato del gioco;
g) per alea o elemento aleatorio, gli elementi incidenti sul risultato del gioco dipendenti da fattori casuali, determinati dall'apparecchio o congegno, non prevedibili da parte dell'utente;
h) per preponderanza dell'abilità o del trattenimento rispetto all'elemento aleatorio, la possibilità dell'utente di superare, nella maggioranza degli eventi di gioco e tramite la propria abilità od attiva partecipazione, gli elementi aleatori incidenti sul risultato del gioco;
i) per costo della partita, il valore espresso in euro di ciascuna singola e autonoma sessione di gioco;
j) per immodificabilità, la non modificabilità nè alterabilità, tranne nei casi previsti dal presente decreto, delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi per le quali è stata fornita autocertificazione di conformità alle prescrizioni stabilite dall'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dall'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
k) per manomissione, l'alterazione o il danneggiamento di uno o più dei dispositivi di funzionamento destinati al gioco od alla distribuzione dei premi;
l) per manutenzione straordinaria, gli interventi necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche dell'apparato o congegno, le relative modalità di funzionamento nonché quelle di distribuzione dei premi ovvero di ogni altro elemento per il quale è stata fornita autocertificazione di conformità alle prescrizioni stabilite dall'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;
m) per manutenzione ordinaria, tutti gli interventi manutentivi diversi dalla manutenzione straordinaria.
Art. 2.
Requisiti obbligatori degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S.
1. In relazione al combinato disposto degli articoli 110, comma 7, del T.U.L.P.S. e 38 della legge n. 388 del 2000, come modificati dall'art. 22 della legge n. 289 del 2002, gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui al presente articolo:
1) funzionano con modalità elettromeccaniche;
2) sono privi di video ed altri apparati per visualizzare immagini;
3) si basano su modalità di gioco tramite le quali l'utente esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica;
4) sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro;
5) distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica contenuti all'interno dell'apparecchio di gioco e visibili dal giocatore, tramite congegni di espulsione, anche automatica, degli oggetti vinti;
6) sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità;
7) sono dotati di misure che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione;
8) rendono evidente a chiunque la manomissione, anche solo tentata, dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede elettroniche, se previste dalla particolare tipologia dell'apparecchio attraverso modalità diversificate quali, ad esempio, blocco elettromeccanico o solo meccanico del funzionamento, segnale acustico, blocco del dispositivo di inserimento delle monete;
9) sono muniti di un univoco codice identificativo, di cui al successivo art. 9;
10) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al successivo art. 10, e dal registro delle manutenzioni, di cui al successivo art. 11.
2. Per gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo, le difficoltà del gioco devono poter essere superate esclusivamente dall'abilità soggettiva dell'utente, acquisita anche attraverso la progressiva esperienza nello specifico gioco.
3. Gli apparecchi di cui al presente articolo devono altresì essere conformi ai requisiti specificati ai successivi articoli 5, 6, 7 e 8.
Art. 3.
Requisiti obbligatori degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lettera b) del T.U.L.P.S.
1. In relazione al combinato disposto degli articoli 110, comma 7, del T.U.L.P.S. e 38 della legge n. 388 del 2000, come modificati dall'art. 22 della legge n. 289 del 2002, gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui al presente articolo:
1) funzionano con modalità automatiche, semiautomatiche od elettroniche;
2) si basano sull'attiva partecipazione dell'utente ovvero sulla sua abilità, le quali, avuto riguardo al risultato del gioco, devono essere preponderanti rispetto all'elemento aleatorio; le modalità di gioco non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita;
3) sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 50 centesimi di euro;
4) sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità;
5) sono dotati di misure, anche in forma di programmi o schede elettroniche, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, di dispositivi che impediscono
l'accesso alla memoria;
6) rendono evidente a chiunque la manomissione, anche solo tentata, dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede elettroniche, se previste dalla particolare tipologia dell'apparecchio, mediante segnalazione sul video;
7) sono muniti di un univoco codice identificativo, di cui al successivo art. 9;
8) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al successivo art. 10, e dal registro delle manutenzioni, di cui al successivo art. 11.
2. Gli apparecchi di cui al presente articolo devono altresì essere conformi ai requisiti specificati ai successivi articoli 5, 6, 7 e 8.
Art. 4.
Requisiti obbligatori degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S.
1. In relazione al combinato disposto degli articoli 110, comma 7, del T.U.L.P.S. e 38 della legge n. 388 del 2000, come modificati dall'art. 22 della legge n. 289 del 2002, gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui al presente articolo:
1) permettono modalità di gioco basate esclusivamente sulla abilità fisica, mentale o strategica;
2) non distribuiscono o erogano premi o vincite di qualsiasi natura;
3) prevedono una durata della partita variabile in relazione all'abilità dell'utente;
4) contemplano un costo della singola partita che può essere superiore a 50 centesimi di euro;
5) sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità;
6) sono dotati di misure, anche in forma di programmi o schede elettroniche, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria;
7) rendono evidente a chiunque la manomissione, anche solo tentata, dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede elettroniche, se previste dalla particolare tipologia dell'apparecchio, mediante segnalazione sul video;
8) sono muniti di un univoco codice identificativo, di cui al successivo art. 9;
9) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al successivo art. 10, e dal registro delle manutenzioni, di cui al successivo art. 11.
2. Per gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo, le difficoltà del gioco devono poter essere superate esclusivamente dall'abilità soggettiva del-l'utente, acquisita anche attraverso la progressiva esperienza nello specifico gioco.
3. Gli apparecchi di cui al presente articolo devono anche essere conformi ai requisiti specificati ai successivi articoli 5, 7 e 8.
4. Nelle macchine di cui al presente articolo è consentito sostituire i programmi e le schede elettroniche che determinano le modalità di gioco, in ordine alle quali il produttore o l'importatore ha fornito l'autocertificazione di conformità prevista dall'art. 38 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'art. 22 della legge n. 289 del 2002, solo se esplicitamente previsto nella scheda esplicativa di cui al successivo art. 10.
5. Il produttore o l'importatore autocertifica, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 388 del 2000, come modificata dall'art. 22 della legge n. 289 del 2002, che i programmi o le schede che determinano le nuove modalità di gioco sono conformi ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 5.
Durata della partita
1. Per partita si intende il periodo di tempo che intercorre tra il momento nel quale, tramite l'azione dell'utente, il gioco ha inizio ed il momento nel quale, alternativamente:
1) l'utente interrompe volontariamente il gioco;
2) il gioco termina senza il conseguimento del suo risultato finale;
3) è erogato il premio per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S.;
4) si ottiene, in base alle disposizioni di cui al successivo art. 13, comma 1, il prolungamento o la ripetizione della partita, per un massimo di dieci volte per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera b) del T.U.L.P.S.;
5) si raggiunge il risultato finale del gioco per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S.
2. Per gli apparecchi di cui al presente decreto, la partita può essere a durata predeterminata oppure a durata variabile.
Relativamente agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettere b) e c) del T.U.L.P.S., per durata predeterminata della partita si intende l'arco di tempo previsto tra l'inizio della partita e la sua conclusione di cui al punto 2) del comma precedente.
Art. 6.
Modalità di pagamento della partita
1. Gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. devono essere muniti di meccanismi o dispositivi i quali accettino esclusivamente l'introduzione di monete metalliche, nella divisa corrente (euro), per un valore non eccedente il costo di una singola partita con conseguente rifiuto delle eventuali monete eccedenti.
Art. 7.
Dispositivi a garanzia dell'immodificabilità
1. In ciascun apparecchio o congegno previsto dall'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. devono essere attivi meccanismi i quali rendano impossibile l'alterazione, sotto qualsiasi forma, delle memorie elettroniche o delle componenti meccaniche che determinano il funzionamento, le modalità di gioco o il suo risultato.
2. E' fatto espresso divieto di impiegare meccanismi, di qualsiasi natura, esterni agli apparecchi, diversi dai comandi a disposizione dell'utente per l'effettuazione del gioco, che possano, in qualunque maniera, influenzare, anche indirettamente, l'andamento del gioco, il punteggio e l'erogazione dei premi.
Art. 8.
Segnalazione della manomissione
1. In ciascun apparecchio o congegno previsto dall'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. devono essere attivi meccanismi i quali, in caso di manomissione, blocchino l'apparecchio o congegno e ne segnalino le manomissioni - anche solo tentate - od i malfunzionamenti dei dispositivi o dei programmi o delle componenti meccaniche determinanti il meccanismo di gioco ovvero relative all'accettazione od all'erogazione delle monete.
Art. 9.
Codice identificativo
1. Ciascun apparecchio o congegno previsto dall'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., prodotto o importato sul territorio nazionale, deve essere munito di un codice univoco alfanumerico identificativo, rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. Il codice identificativo è riportato su una targhetta avente requisiti di sicurezza, da apporre sull'apparecchio o congegno e sulle eventuali periferiche di gioco, in maniera da favorirne l'immediata visibilità.
Art. 10.
Scheda esplicativa
1. Per ogni modello di apparecchio e congegno, i produttori o gli importatori predispongono la scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, nella quale sono contenuti:
a) il nome commerciale del modello;
b) l'identificazione del produttore o dell'impor-tatore;
c) le regole che governano il gioco, compresa la tabella riportante i livelli di gioco o la simulazione della sequenza di gioco, le relative modalità di vincita nonché la durata predeterminata di una partita, quando prevista dalle regole del gioco;
d) caratteristiche esteriori dell'apparecchio o congegno, inclusa una foto di dimensioni sufficienti per valutare le sue caratteristiche;
e) la descrizione tecnica dell'apparecchio e di tutti i dispositivi utilizzati, illustrativa anche delle informazioni relative alla memoria, alla scheda elettronica (se prevista per il modello) nella quale risiede la memoria di gioco, alle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi;
f) il codice identificativo delle memorie e della scheda elettronica (se prevista per il modello) nella quale risiede la memoria;
g) la descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi di cui ai precedenti articoli 7 e 8;
h) lo schema elettrico dell'apparecchio, comprensivo anche delle periferiche di gioco nonché dei dispositivi e dei meccanismi di cui ai precedenti articoli 7 e 8;
i) i certificati di sicurezza (marchio CE).
2. Esclusivamente per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera c), del T.U.L.P.S., deve essere indicata la eventuale predisposizione alla sostituzione dei programmi e delle schede determinanti le modalità di gioco.
Art. 11.
Registro delle manutenzioni
1. Per ciascun apparecchio o congegno di cui al presente decreto deve essere predisposto e conservato, congiuntamente alla scheda esplicativa, il registro delle manutenzioni.
2. Il registro delle manutenzioni riporta l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, evidenziando, per ciascuno:
a) l'oggetto dell'intervento;
b) le parti ed i dispositivi interessati;
c) la data di effettuazione;
d) i dati identificativi del soggetto che ha operato l'intervento.
Art. 12.
Informazioni al pubblico
1. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al presente decreto devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
Art. 13.
Norma transitoria
1. Per gli apparecchi e congegni di cui al precedente art. 3, è consentita, fino al 31 dicembre 2003, per ciascuna partita, subito dopo la conclusione:
a) la sua ripetizione, vale a dire il rinnovarsi, fino a 10 volte, della partita in virtù dell'abilità dell'utente, senza l'introduzione di nuove monete;
b) il suo prolungamento, vale a dire l'estensione della durata della partita fino a 10 volte la durata predeterminata, grazie al superamento di singoli livelli od al completamento di azioni di gioco autonome, senza l'introduzione di nuove monete.
Resta ferma la facoltà, ove tecnicamente possibile, di conversione di tali apparecchi prevista dall'art. 110, comma 7, lettera b), terzo periodo, del T.U.L.P.S.
2. Per gli apparecchi ed i congegni da divertimento ed intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 7, lettere a), b) e c), del T.U.L.P.S, installati anteriormente al 1 gennaio 2003, le prescrizioni riportate al precedente art. 7, comma 1, nonché agli articoli 8, 10 e 11 dovranno essere osservate a partire dal 1 gennaio 2004.
3. Per gli apparecchi ed i congegni da divertimento ed intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., installati anteriormente al 1 gennaio 2003, il codice identificativo, di cui al precedente art. 10, sarà rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo le procedure che saranno rese note con successivo atto della medesima Amministrazione.

Commento

L'intervento normativo viene a precisare i limiti entro i quali gli apparecchi da intrattenimento che consentono la vincita di modesti premi (es. videopoker) possono essere considerati espressione di gioco lecito.
Si distingue al riguardo tra videogiochi che consentono vincite in denaro e videogiochi che non permettono questo risultato. I primi sono qualificati da un costo per singola partita non eccedente i 50 centesimi di Euro. La partita non può durare meno di dieci secondi. La misura della vincita non può eccedere venti volte il costo della giocata (dunque i 10 Euro). La fruizione di questi giochi non è ammessa per i minori d'età. La seconda categoria di giochi si differenzia in tre specie. 1) apparecchi senza monitor che permettono la vincita di piccoli premi. Il costo della partita non può eccedere 1 Euro. 2) Apparecchi che sono unicamente in grado di consentire la ripetizione della partita (da modificare entro il 1 gennaio 2004) per i quali il costo della partita non può eccedere i 50 cent. di Euro. 3) Apparecchi che non distribuiscono premi, in relazione ai quali la durata della partita dipende dall'abilità del giocatore (es.: flipper) per i quali il costo della giocata non può superare i 50 cent di Euro.

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