Gioco e scommessa




Il capo XXI° del titolo III° (Dei singoli contratti) del IV libro del codice civile, dedicato al giuoco ed alla scommessa, contiene soltanto tre norme. L'art. 1933 cod.civ. pone due regole che inducono a ritenere che il debito di gioco non proibito vada qualificato come mera obbligazione naturale.

Da un lato non compete azione per ottenere il pagamento di un debito afferente al giuoco o alla scommessa, dall'altro la ripetizione di quanto spontaneamente pagato in esito al gioco o alla scommessa senza frode non è ammesso (salvo il caso di incapacità del perdente).

Le due norme che seguono ridimensionano la portata pratica dei principi appena enunziati. Ai sensi dell'art. 1934 cod.civ. non si fa applicazione del I° comma dell'art. 1933 cod.civ. rispetto ai giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie ed ogni altra competizione sportiva, in relazione alle quali pertanto (semprechè non si tratti di gare non consentite) è data azione, salvo il potere equitativo del giudice di ridurre o addirittura rigettare la domanda quando la posta sia reputata eccessiva. Il seguente art. 1935 cod.civ. espressamente prevede l'azionabilità secondo le norme ordinarie dei diritti scaturenti dalla vittoriosa partecipazione a lotterie autorizzate.

 

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