Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 58


Quando e' stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, ai
sensi dell'articolo 100, primo comma, del codice civile, gli sposi,
per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono
presentare all'ufficiale dello stato civile il provvedimento di
autorizzazione previsto dall'articolo 52, comma 1, e rendere la
dichiarazione di cui all'articolo 51, comma 1.

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