Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 11


Gli atti dello stato civile, oltre a quanto e' prescritto da
altre particolari disposizioni, devono enunciare: il comune, il
luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui sono formati; il
nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la
cittadinanza delle persone che vi sono indicate in qualita' di
dichiaranti; le persone cui gli atti medesimi si riferiscono; i
testimoni, ove richiesti; i documenti presentati dalle parti.
I documenti di cui occorre fare menzione nel redigere gli atti
dello stato civile devono essere enunciati con precisione, indicando
di ciascuno la specie, la data, l'autorita' che lo ha emanato o il
pubblico ufficiale che lo ha formato e quelle altre particolarita'
che secondo i casi valgono a designarlo esattamente.
L'ufficiale dello stato civile non puo' enunciare, negli atti
di cui e' richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle
che sono stabilite o permesse per ciascun atto.

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