Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 102


Le annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorita'
giudiziaria si eseguono per l'atto al quale si riferiscono,
registrato negli archivi di cui all'articolo 10, direttamente e senza
altra formalita' dall'ufficiale dello stato civile di ufficio o su
istanza di parte.
Le annotazioni che sono eseguite in base ad atti o
provvedimenti dei quali e' anche prescritta la registrazione negli
archivi di cui all'articolo 10 devono essere precedute dalla detta
registrazione.
In ogni caso nelle annotazioni occorre indicare, per la
registrazione negli archivi di cui all'articolo 10, l'atto o il
provvedimento in base al quale esse sono eseguite.
Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall'ufficiale dello
stato civile.
Le annotazioni apposte sugli atti iscritti vanno riportate su
quelli trascritti a cura dell'ufficiale dello stato civile che le ha
eseguite. In caso di piu' trascrizioni, l'annotazione si effettua
soltanto sull'ultimo atto trascritto.

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