Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 12


1. Le pigioni aumentate ai sensi del presente decreto o liberamente stabilite per la prima volta dopo il 1° luglio 1944, per gli immobili siti nell'Italia meridionale e centrale e dopo il 1° agosto 1945 per gli immobili siti nell'Italia settentrionale, non potranno essere variate fino alla scadenza stabilita contrattualmente o prorogata ai sensi del presente decreto.
2. Tuttavia, quando siano intervenuti notevoli mutamenti nelle condizioni economiche generali, con D.C.S., sentito il parere del CIP, i canoni di locazione potranno essere variati con decorrenza non anteriore al 30 giugno 1947.
3. La disposizione del primo comma si applica anche nel caso che altri conduttori siano succeduti o succedano nel godimento dell'immobile.

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