Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 1


CAPO I Disposizioni relative alle pigioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda
1. Le pigioni dovute per locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, possono essere aumentate, con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure:
1) dal 150 per cento al 250 per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta anteriormente al 16 aprile 1934;
2) dal 120 per cento al 180 per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta fra il 16 aprile 1934 ed il 30 luglio 1940;
3) dall'80 per cento al 140 per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta fra il 31 luglio 1940 e l'8 settembre 1943;
4) dal 40 per cento al 100 per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta fra l'8 settembre 1943 ed il primo luglio 1944, qualora l'immobile si trovi nell'Italia meridionale o centrale; fra l'8 settembre 1943 ed il primo luglio 1945, qualora l'immobile si trovi nell'Italia settentrionale.
2. Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del D.L.L. 12 ottobre 1945, n. 669 e la data di decorrenza degli aumenti indicati nel primo comma, le pigioni degl'immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, possono essere aumentati nelle misure indicate nel primo comma dell'art. 2 del D.L.L. 12 ottobre 1945, n. 669.
3. Per il suddetto periodo nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente all'8 settembre 1943.

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