Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 3


1. Qualora la pigione sia costituita da una parte fissa e da percentuali sugli incassi lordi, eccedenti un minimo convenuto, l'aumento si applica nella misura ed entro i limiti stabiliti dall'art. 1, solo per la parte costituita dalla quota fissa.
2. Il minimo di incassi lordi, sul quale non si applica la percentuale, può essere elevato dal doppio al decuplo.
3. Le percentuali fissate nel contratto rimangono invariate e si applicano a partire dal minimo elevato come sopra. Qualora esse siano state stabilite in misura variabile in base agli incassi, suddivisi in scaglioni successivi, restano altresì fermi gli scaglioni nell'entità convenuta.

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