Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 13


1. La facoltà concessa al conduttore dall'art. 1 della L. 2 ottobre 1950, n. 1452, di pagare il 50 per cento delle somme dovute alle scadenze contrattuali cessa a partire dalla prima scadenza successiva al 60° giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Il pagamento dell'altro 50 per cento dovrà effettuarsi, con le modalità indicate nella lettera b) dello stesso art. 1, nei tre anni consecutivi, a partire dal 180° giorno dalla entrata in vigore del presente decreto.

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