Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 4


1. Qualora la pigione sia stabilita in base a percentuale sugli incassi, la percentuale rimane invariata, ma l'albergatore ha diritto di chiedere che, agli effetti del calcolo della percentuale venga detratta dal totale lordo degli incassi una somma da convenirsi e che non può, comunque, superare il terzo dello stesso totale.
2. Per le percentuali stabilite in misura variabile si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 4"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti