Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 10


1. Qualora sia in corso istanza di revisione della pigione ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 24 marzo 1942, n. 200, gli aumenti stabiliti dai precedenti articoli sono computati sull'ammontare che risulta dopo operata la revisione.
2. La disposizione del comma precedente si applica anche quando è in corso o viene proposta istanza di aumento della pigione per trasformazione o migliorie apportate all'immobile prima della data di entrata in vigore del presente decreto o per contributi di miglioria imposti prima della data medesima, a norma del quinto e sesto comma dell'art, 13 del R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1387, e del quinto e sesto comma dell'art. 2 del R.D.L. 12 marzo 1941, n. 142.
3. Le controversie relative alla revisione ed all'aumento ai sensi dei commi precedenti sono decise dal Collegio arbitrale di cui all'art. 7.

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