Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 7


1. In caso di contestazione, la misura degli aumenti è decisa da un collegio di tre arbitri nominati uno per ciascuno dalle parti ed il terzo dai due eletti o, in caso di dissenso, dal presidente del tribunale.
2. Per la nomina degli arbitri, il procedimento, la sentenza, e l'impugnazione dell'arbitrato valgono le norme del titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

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