Decreto Legge del 2014 numero 133 art. 6


AGEVOLAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA A BANDA ULTRALARGA E NORME DI SEMPLIFICAZIONE PER LE PROCEDURE DI SCAVO E DI POSA AEREA DEI CAVI, NONCHÉ PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

1. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono inseriti i seguenti:
«7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefìci di cui al comma 7-sexies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;
b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:
1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro nove mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;
2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;
3) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies. Il suddetto termine di completamento è esteso a ventiquattro mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a trenta mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al secondo periodo, i benefìci di cui al comma 7-sexies sono estesi all'imposta sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relative all'anno 2016;
d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il termine è di tre anni in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro.
7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 30 Mbit/s e di upload di almeno 3 Mbit/s su una determinata area;
b) rete a banda ultralarga a 100 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 100 Mbit/s e di upload di almeno 10 Mbit/s su una determinata area;
c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettività con la banda di cui alle lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneità di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita e assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell'area interessata.
7-quinquies. Sono ammessi al beneficio tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio di cui alla lettera c) del comma 7-quater, purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistano idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga con caratteristiche di rete, di cui alle lettere a) e b) del comma 7-quater, eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale è richiesto il contributo. È ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefìci di cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un solo soggetto nella stessa area.
7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
7-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 gennaio 2015, per ottenere i benefici di cui al comma 7-sexies, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuare nel sito web del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito web è inserita un'apposita sezione con la classificazione delle aree ai fini del Piano strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s. Nei casi di conflitto di prenotazione, ossia per tutte le aree in cui vi sia più di una prenotazione, il beneficio è riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio più elevati, corredati di soluzioni tecnologiche più evolute. Nei tre mesi successivi alla prenotazione l'operatore, a pena di decadenza, deve trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012. Entro il 30 aprile 2015 il Ministero dello sviluppo economico pubblica l'indicazione di tutte le aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e di tutte le aree bianche rimanenti. Dopo il completamento dell'intervento l'operatore è tenuto ad inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico dell'intervento, affinché l'amministrazione possa verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti, e deve mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sia in fase di progettazione sia in fase di gestione, il Ministero dello sviluppo economico ha la facoltà di predisporre ogni tipo di controllo necessario per verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti.
7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministeri competenti nonché l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità operative, di controllo e attuative dei commi da 7-ter a 7-septies, nonché il procedimento, analogo e congruente rispetto a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresì le modalità atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito d'imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, per garantire il conseguimento delle finalità sottese al beneficio concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012».
2. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «ripristino del manto stradale» sono inserite le seguenti: «nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti»;
b) dopo le parole: «banda larga e ultralarga nel territorio nazionale» è soppressa la parola: «anche».
3. Dopo l'articolo 87-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:
«Art. 87-ter. - (Variazioni non sostanziali degli impianti). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli».
3-bis. All'articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici».
4. In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del codice di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni.
5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «degli edifici come ambienti abitativi» sono soppresse e dopo le parole: «pertinenze esterne» sono inserite le seguenti: «con dimensioni abitabili».
5-bis. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione.
5-ter. Fuori dei casi di cui al comma 5-bis, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 87-bis del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
5-quater. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga, nel caso di occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o privato, nonché nel caso di occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province, i comuni, gli enti o le società a partecipazione pubblica possono esentare l'operatore dal pagamento degli oneri, tasse o indennizzi, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
5-quinquies. All'articolo 86, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88,» sono inserite le seguenti: «e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici».
5-sexies. All'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «[aiuto di Stato n. SA 33807 (2011/N) - Italia],» sono inserite le seguenti: «nonché per l'avvio del Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga autorizzato dalla Commissione europea».
(Articolo così sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164:
AGEVOLAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA A BANDA ULTRALARGA E NORME DI SEMPLIFICAZIONE PER LE PROCEDURE DI SCAVO E DI POSA AEREA DEI CAVI, NONCHÉ PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONI MOBILI
1. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
“7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-quinquies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzali sulla rete fissa e mobile, su impianti wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali di backhaul, relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente per i quali ricorrano le seguenti, condizioni:
a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti approvati entro il 31 luglio 2014, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;
b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:
1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies;
2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies;
3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies. Il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro;
d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
7-quater. Non sono comunque ammessi ai benefici di cui al comma 7-quinquies gli interventi ricadenti in aree nelle quali già sussistono idonee infrastrutture ed operi già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga e non possono essere concessi i suddetti benefici a più di un soggetto nella stessa area; nei Comuni superiori a 50.000 abitanti sono tuttavia ammessi ai benefici gli interventi tendenti a realizzare reti infrastrutturali in grado di assicurare connessioni pari o superiori a 100 Mbs a tutti gli utenti potenzialmente interessati 24 ore su 24, anche qualora operi già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga che non sia in grado di assicurare tali connessioni e non garantisca di farlo nei successivi tre anni.
7-quinquies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
7-sexies. Al fine di ottenere i benefici di cui al comma 7-quinquies, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per la specifica area attraverso prenotazione tramite apposito formulario pubblicato sul sito web dedicato alla classificazione delle aree ai fini del Piano Strategico banda ultralarga del Ministero dello Sviluppo Economico. Sullo stesso sito sarà segnalata la conclusione dei lavori, che dovrà avvenire entro i termini di cui al comma 7-ter, lettera c). La registrazione sul sito della conclusione dei lavori dà diritto ai benefici di cui al comma 7-quinquies a favore dell'operatore che abbia rispettato i suddetti termini ed integra l'obbligo di mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura realizzata secondo le determinazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Non potranno essere accettate ulteriori manifestazioni di interesse di operatori che, relativamente ad una precedente manifestazione di interesse, non abbiano rispettato il termine di conclusione dei lavori.
7-septies. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità ed altre disposizioni attuative dei commi da 7-ter a 7-sexies, nonché il procedimento, analogo e congruente a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. I decreti definiscono, altresì, le modalità atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito di imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, onde garantire il conseguimento delle finalità sottese al benefico concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012.”.
2. All'articolo 6, comma 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “ripristino del manto stradale” sono inserite le seguenti: “nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti”;
b) dopo le parole: “banda larga e ultralarga”, è soppressa la parola: “anche”.
3. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, e successive modificazioni, dopo l'articolo 87-bis è inserito il seguente:
“Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti) - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti, della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.”.
4. In deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti di radiotelefonia mobile, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “degli edifici come ambienti abitativi” sono soppresse e dopo le parole: “pertinenze esterne” sono aggiunte le seguenti: “con dimensioni abitabili”. ]

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2014 numero 133 art. 6"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti